Onorevoli Colleghi! - L'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, stabilisce che i militari non possono scioperare, costituite associazioni professionali a carattere sindacale né aderire ad altre associazioni sindacali, e che - pertanto - la costituzione di associazioni o di circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
Nelle intenzioni del legislatore del 1978, il potere ministeriale di controllo è preordinato unicamente a impedire la costituzione di associazioni tra militari che perseguano scopi sindacali.
Eccettuata questa ipotesi, però, nel rispetto dell'articolo 18 della Costituzione, va riconosciuto anche ai militari il pieno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalle leggi penali.
Uniche associazioni proibite sono quelle segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Nonostante che il citato articolo 8 demandi all'Amministrazione della difesa solo il controllo del carattere non sindacale delle costituende associazioni, il Ministro della difesa da sempre si arroga un potere di controllo più ampio di quello conferitogli dal legislatore e assume di poter impedire la costituzione di associazioni fra militari anche in base a criteri indeterminati (o atipici) e, soprattutto, privi di fondamento legislativo.
Ciò si ricava chiaramente dalle linee guida emanate dal Ministro della difesa il 16 luglio 2003, ove è asserito che «il preventivo assenso previsto dal terzo comma del richiamato articolo 8 è atto espressivo di discrezionalità, basato su valutazioni di cui la verifica del mero requisito della "asindacalità" è solo uno degli oggetti possibili».
Tale asserzione non è rispettosa del dato normativo né della Carta costituzionale, onde sono illegittimi tutti gli atti di